La legge n. 6/04 affianca gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, creando una possibilità in più per garantirne la tutela, senza limitare del tutto la capacità di agire delle persone che necessitano di sostegno.

Le persone, che per motivi legati ad un’infermità o disabilita fisica o psichica o in situazione di particolare disagio, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistite da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza.

L’amministratore di sostegno rappresenta il proprio assistito solo in alcuni atti della vita che vengono decisi dal giudice tutelare con apposito decreto. Il giudice, quindi, può realizzare un provvedimento individualizzato che sia il più possibile adeguato alla situazione della persona che ne beneficerà, sia per quanto riguarda gli atti relativi al patrimonio che per quelli relativi alla vita personale. Nel provvedimento vengono specificati: gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l’assistenza dell’amministratore, quelli che può compiere soltanto l’amministratore, la durata dell’incarico e la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice.

La domanda per la nomina dell’amministratore di sostegno va fatta in carta libera, anche senza assistenza tecnica (avvocato) e viene depositata nella cancelleria del giudice tutelare che valuterà la situazione e convocherà gli interessati.